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DANNI FISICI PRODOTTI DA INTERVENTI O APPARECCHIATURE MEDICHE L'Avvocato risponde 

DANNI FISICI PRODOTTI DA INTERVENTI O APPARECCHIATURE MEDICHE

È ormai pratica comune dei nostri giorni, quella di adoperare l’intervento della scienza medica, oltre che per difesa della propria salute, anche per migliorare il proprio aspetto fisico.

È risaputo che la medicina non può essere considerata una “scienza esatta” e, oltre al molteplice numero di interventi riusciti e risolutivi, bisogna annoverare qualche episodio in cui non si raggiunge il risultato voluto, con seri danni, a volte non sanabili.
Ciò può essere dovuto sia ad imperizia professionale che ad imperfezioni del materiale medico adoperato.
La giurisprudenza è costante nell’indicare che, la difettosità del dispositivo o del materiale medico, può essere dimostrata anche con la sola prova dell’ insicurezza, desumibile anche in via presuntiva.
Il produttore è il primo responsabile dei danni provocati dai suoi materiali e, per essere scagionato, dovrà dimostrare che il difetto non esisteva al momento della commercializzazione. Sull’argomento è fondamentale la sentenza della Corte di Giustizia Europea n.503/2015, diretta in modo specifico ai danneggiati da pacemaker e defibrillatori automatici, ma estensibile a qualunque dispositivo medico.
La pronunzia della Corte, stabilì che i requisiti di sicurezza dei congegni da cui dipende la salute e l’integrità dei pazienti, devono essere particolarmente elevati e l’anomalia, anche di un singolo prodotto, impone di qualificare come difettosa, tutta la linea di produzione.
Inoltre, tutte le pratiche medico-chirurgiche successive al danno subito, obbligano lo stesso produttore al risarcimento di quanto patito.
La magistratura italiana, con giurisprudenza costante, attua il riconoscimento, in via equitativa, di una somma di denaro per il danno derivante dalle sofferenze fisiche e da stress, come lesione di un diritto costituzionale al sereno svolgimento della propria esistenza.
Ovviamente, è onere del danneggiato provare la connessione causale tra danno subito e prodotti difettosi, come previsto dall’art. 120 del Codice dei Consumatori.

(La foto è d’archivio e non è relativa all’articolo)

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